I soggetti proponenti ammissibili al finanziamento (art. 5 Avviso)

1) Ai fini della presentazione della domanda è necessario che la farmacia sia formalmente aperta e operativa alla data del 10 giugno 2025?

Sì, ai sensi dell’art 5.5 dell’avviso, le farmacie rurali possono presentare richiesta di assegnazione del contributo purché, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti previsti dalla citata disposizione, tra i quali si annovera anche l’essere in stato di attività, non risultando sufficiente essere meramente iscritti al Registro delle imprese.

2) L’avviso pubblico è rivolto soltanto farmacie con sede operativa collocata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia?

No, ai sensi del art. 5.2, l’Avviso si rivolge a tutte le farmacie del territorio nazionale.

3) Quali farmacie sono ammissibili a finanziamento?

Possono presentare domanda di partecipazione le farmacie rientranti nelle seguenti categorie:

  1. 1. farmacie ubicate all’interno di Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, così come risultanti dai dati ISTAT sulla popolazione residente al 01 gennaio 2024, disponibili al seguente link: https://demo.istat.it/app/?i=POS&l=it;
  2. 2. farmacie ubicate all’interno di frazioni o centri abitati con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ricadenti all’interno di Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. In tale caso, la farmacia dovrà dichiarare la propria ubicazione in frazione o centro abitato con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
  3. 3. Le farmacie comunali (a partecipazione pubblica maggioritaria) ubicate nei comuni o centri abitati di cui alle lett. a) e b)

5) Una farmacia costituita come SRL Unipersonale può presentare domanda di partecipazione?

Si, possono partecipare alla procedura prevista dall’Avviso, purché in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 5 dello stesso.

6) È possibile partecipare al nuovo Avviso per un ambito già finanziato dal precedente Avviso nella parte obbligatoria ma con un dispositivo considerato opzionale e che non è stato oggetto di finanziamento?

No, come previsto dal art. 5.3, le farmacie che alla data di pubblicazione del nuovo Avviso risultino beneficiarie del contributo pubblico di cui all’Avviso pubblicato con Decreto del Direttore Generale della soppressa Agenzia per la coesione territoriale, n. 305 del 28 dicembre 2021, possono presentare domanda di partecipazione al presente Avviso, a condizione che le relative proposte progettuali riguardino uno o più ambiti di intervento diversi da quelli già oggetto di finanziamento a valere sul precedente Avviso del 2021.

In ogni caso, l’importo del contributo pubblico ammissibile a valere sulla nuova proposta progettuale, sommato all’importo del contributo pubblico già ottenuto sulla base della precedente proposta progettuale, non dovrà superare i limiti del contributo pubblico massimo concedibile, pari a € 44.260,00, di cui all’art. 6.7 dell’Avviso.                                                    In caso di superamento di tale limite, la proposta progettuale presentata a valere sul presente Avviso verrà considerata non ammissibile.

7) La farmacia che ha partecipato all’Avviso di cui al Decreto del Direttore Generale della soppressa Agenzia per la coesione territoriale n. 305 del 28 dicembre 2021 ma che ha rinunciato al contributo poiché non ha portato a termine l’investimento, può presentare domanda di partecipazione al nuovo Avviso?

Si, non è preclusa la partecipazione all’Avviso alle farmacie che abbiano rinunciato integralmente al contributo concesso a valere sull’Avviso precedente. La partecipazione al nuovo Avviso potrà avvenire solo a seguito di comunicazione da parte dell’Amministrazione con la quale si prende atto della rinuncia e solo a seguito del recupero delle somme concesse.

In caso di rimodulazione progettuale derivante da una rinuncia parziale (ossia ad un ambito o a due ambiti) la farmacia potrà partecipare all’Avviso pubblico per l’ambito o gli ambiti oggetto di rinuncia.

Si precisa che la rinuncia parziale implica la restituzione della quota parte corrispondente al contributo concesso maggiorata degli interessi legali. Si ricorda che si considera valida solo la rinuncia parziale oggetto di un apposito decreto adottato dall’Ufficio V della Struttura di missione PNRR.

8) I dispensari associati alle farmacie possono presentare domanda di partecipazione all’Avviso e di ammissione a finanziamento?

No, i dispensari non possono presentare domanda di partecipazione in quanto non rispettano i requisiti soggettivi previsti dall’art.5.2 dell’Avviso; ciò in ragione del fatto che detti dispensari sono privi di autonomia soggettiva e non posseggono partita Iva, essendo di fatto gestiti direttamente dalle farmacie.