Obblighi del Soggetto beneficiario (art. 12)

1) La modifica della ragione sociale di una farmacia a seguito della presentazione della domanda di partecipazione e di richiesta di finanziamento cosa determina da un punto di vista procedurale?

La modifica della ragione sociale di una farmacia a seguito della presentazione della domanda di partecipazione e di richiesta di finanziamento non determina alcuna conseguenza sotto il profilo procedurale, purché vengano rispettati tutti i requisiti previsti dall’Avviso ai fini dell’ammissibilità della domanda.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 12.3 lett. d) e 13.2 dell’Avviso, il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni progettuali ed eventuali variazioni di natura soggettiva relative a operazioni societarie, che comportino modifiche della forma giuridica e della titolarità della farmacia.

2) La farmacia è tenuta ad aprire un conto corrente dedicato per tracciare esclusivamente i flussi finanziari legati all’Avviso? Quali strumenti di pagamenti possono essere utilizzati? E’ possibile modificare l’IBAN indicato nella “dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari”?

No, ai sensi del art. 12.1, lett. n, in linea con quanto previsto dall’art.3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, è necessario utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del progetto. I pagamenti devono essere effettuati attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura”.

Eventuali modifiche dell’IBAN (art. 12.3 lett. d) indicato inizialmente devono essere comunicate tempestivamente alla Struttura di Missione PNRR, mediante la trasmissione della “dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari” aggiornata.

3) Se una farmacia nel corso dell’anno 2025/2026 dovesse modificare la propria sede, può in ogni caso realizzare l’investimento e poi trasferire i beni strumentali acquisiti nei nuovi locali?

Si, a patto che vi sia compatibilità con il vincolo di stabilità previsto dall’articolo 71 del reg.(UE)1303/2013, che sarà da considerarsi rispettato allorquando i locali di nuova acquisizione rappresentino la nuova sede operativa della farmacia, che questa si trovi nel medesimo comune o frazione di comune e che l’attività progettuale continui, senza interruzione, per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data di svincolo della polizza fideiussoria di cui all’art.9, punto 1 , lettera b) dell’avviso 2025.

Di tale variazione progettuale deve essere data comunicazione all’Amministrazione ai sensi dell’articolo 12.3 lett. e) dell’Avviso.

4) I beni acquistati tramite finanziamento PNRR devono risultare, ai sensi dell’art.12.1 sub f del bando, nel libro degli inventari per almeno 3 anni. Da quando si calcola questo termine?

 Il termine sarà da calcolarsi a partire dalla data di conclusione del progetto.

5) Che cosa si intende per CUP (codice unico progetto)? Qual è la sua funzione? Chi lo richiede ed in quale fase?

Il CUP è un codice alfanumerico univoco che identifica ogni progetto di investimento pubblico.

Ciascuna proposta progettuale dichiarata ammissibile a finanziamento è identificata attraverso detto CUP.

Si ricorda che il CUP viene attribuito dall’amministrazione.

A tal proposito si precisa che l’atto d’obbligo di cui all’allegato 6 - nell’ambito del quale viene inserito da parte dell’Amministrazione detto CUP - non deve essere compilato in fase di presentazione della domanda.

6) La farmacia beneficiaria del finanziamento PNRR è tenuta a riportare il CUP su quale tipo di atti?

La farmacia beneficiaria del finanziamento PNRR è tenuta a garantire il rispetto dell’obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili, ai sensi dell’articolo 12.1 lett. u) dell’Avviso. La farmacia si impegna, inoltre, a riportare nei pagamenti, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per la realizzazione del progetto, salve le eccezioni di legge, il Codice Unico Progetto (CUP) relativo al progetto finanziato.

Nel caso in cui non sia stato indicato il CUP nel titolo di spesa, in quanto trattasi di spese sostenute in un periodo antecedente la data dell’Avviso ma comunque successivo al 1° febbraio 2020, la farmacia si impegna a trasmettere una Dichiarazione (DSAN) che attesti la riconducibilità di tali giustificativi di spesa al CUP del progetto.